Ordinamento regionale e riforme costituzionali
Il livello di governo regionale si è imposto, nell'ultimo decennio, come attore fondamentale nel processo di attuazione delle politiche comunitarie. L'approccio territoriale a tale processo ed il rispetto di principi fondanti dell'azione comunitaria - quali sussidiarietà e proporzionalità - hanno contribuito ad ispirare la riforma dell'ordinamento regionale interno, attuata nel 2001. La legge costituzionale di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (n. 3/2001) ricalca parte di un più ampio progetto di riforma dell'intera parte seconda, approvato da una Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, istituita con legge costituzionale n. 1/1997.
Tra i più significativi articoli del novellato titolo V vanno ricordati:
La necessità di accompagnare gli accresciuti poteri normativi ed amministrativi delle Regioni ad una loro rappresentanza, a livello di organi costituzionali, è chiaramente espressa dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, che prevede la partecipazione di rappresentanti delle Regioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in attesa di una complessiva riforma della parte seconda della Costituzione, mirata ad armonizzare i due canali di rappresentanza regionale e parlamentare.
Il testo di riforma costituzionale, approvato da entrambe le Camere nell'autunno 2005, propone, in effetti, una sostanziale modifica dell'attuale bicameralismo perfetto, in direzione di una differenziazione di competenze tra i due rami del Parlamento, che rispecchi la distinzione tra ambiti di legislazione esclusiva dello Stato e legislazione concorrente tra Stato e Regioni (ex art. 117). Secondo il testo di riforma, il Senato federale della Repubblica detta i principi generali della legislazione concorrente, lasciando alle Regioni la definizione della normativa di dettaglio ed alla sola Camera dei Deputati il compito di legiferare su materie di competenza esclusiva dello Stato. Il rinnovato organo si avvale anche della partecipazione ai lavori - ma senza diritto di voto - di rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali.
In base al dettato dell'art. 138 della Costituzione, il testo di revisione, essendo stato approvato da entrambe le Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi delle Assemblee, è stato oggetto di una richiesta di referendum popolare confermativo.
La forma di governo delle Regioni
La legge costituzionale n. 3/2001 è stata preceduta da due leggi costituzionali (la n. 1/1999 e la n. 2/2001), che hanno introdotto l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, rispettivamente per le Regioni a Statuto ordinario e per quelle a Statuto speciale, in vista delle due tornate elettorali regionali del 2000 e del 2001. La legge costituzionale n. 1/1999 ha inoltre riconosciuto alle Regioni ordinarie una compiuta autonomia statutaria, con esclusione del solo meccanismo di elezione del Presidente della Giunta, stabilito dalla legge stessa. Sono ad oggi nove i nuovi Statuti ordinari entrati in vigore in attuazione della riforma del 1999.
Riforme legislative sulla partecipazione delle Regioni alla funzione normativa comunitaria
La legge n. 131/2003 - meglio conosciuta come legge La Loggia - ha dettato la normativa di dettaglio necessaria alla compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento regionale del 2001. In particolare, l'art. 5 disciplina la partecipazione delle Regioni al processo di formazione degli atti normativi comunitari, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La legge n. 11/2005 - conosciuta anche come legge
Buttiglione - si sostituisce alla legge 9 marzo 1989 n. 86
- o legge La Pergola - nella disciplina della
partecipazione nazionale alla funzione normativa comunitaria. La
legge n. 11 specifica ulteriormente le modalità di partecipazione
delle Regioni e degli Enti locali alla formazione degli atti
comunitari - c.d. fase ascendente (artt. 5
e 6). In attuazione della riforma del titolo V - in
particolare del 5° comma dell'art.
117 della Costituzione - la legge introduce anche un
meccanismo diretto di attuazione delle direttive comunitarie, da
parte Regioni e Province autonome - partecipazione alla c.d.
fase discendente (art. 16).
Questo canale di recepimento delle direttive si aggiunge a quelli,
già introdotti dalla legge La Pergola, di attuazione tramite delega
legislativa al governo, in via regolamentare o tramite legge
comunitaria.
Regolata dalla legge n. 11/2005, la legge
comunitaria è uno strumento normativo annuale di
attuazione della legislazione comunitaria e regola tempi e modalità
di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno. Il disegno
di legge comunitaria viene presentato alle Camere entro il 31
gennaio di ogni anno dal Ministro per le Politiche Comunitarie, in
collaborazione con le Amministrazioni interessate e sulla base
degli indirizzi espressi dal Parlamento e delle osservazioni delle
Regioni.