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Normativa Nazionale

Ordinamento regionale e riforme costituzionali

Il livello di governo regionale si è imposto, nell'ultimo decennio, come attore fondamentale nel processo di attuazione delle politiche comunitarie. L'approccio territoriale a tale processo ed il rispetto di principi fondanti dell'azione comunitaria - quali sussidiarietà e proporzionalità - hanno contribuito ad ispirare la riforma dell'ordinamento regionale interno, attuata nel 2001. La legge costituzionale di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (n. 3/2001) ricalca parte di un più ampio progetto di riforma dell'intera parte seconda, approvato da una Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, istituita con legge costituzionale n. 1/1997.

Tra i più significativi articoli del novellato titolo V vanno ricordati:

  • l'art. 114, che riconosce Stato, Regioni ed Enti locali come soggetti costitutivi - con pari dignità - della Repubblica;
  • l'art. 117, che introduce il principio di rispetto dei vincoli legislativi derivanti dall'ordinamento comunitario - fino al 2001 dedotto dal dettato generico dell'art. 11 - e trasferisce alle Regioni la potestà legislativa generica e residuale rispetto alle materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato o individuate come di competenza concorrente;
  • l'art. 118, che introduce il principio di sussidiarietà in tema di funzioni amministrative di Regioni ed Enti locali - c.d. sussidiarietà verticale - ed in tema di iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale - c.d. sussidiarietà orizzontale.

La necessità di accompagnare gli accresciuti poteri normativi ed amministrativi delle Regioni ad una loro rappresentanza, a livello di organi costituzionali, è chiaramente espressa dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, che prevede la partecipazione di rappresentanti delle Regioni alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in attesa di una complessiva riforma della parte seconda della Costituzione, mirata ad armonizzare i due canali di rappresentanza regionale e parlamentare.

Il testo di riforma costituzionale, approvato da entrambe le Camere nell'autunno 2005, propone, in effetti, una sostanziale modifica dell'attuale bicameralismo perfetto, in direzione di una differenziazione di competenze tra i due rami del Parlamento, che rispecchi la distinzione tra ambiti di legislazione esclusiva dello Stato e legislazione concorrente tra Stato e Regioni (ex art. 117). Secondo il testo di riforma, il Senato federale della Repubblica detta i principi generali della legislazione concorrente, lasciando alle Regioni la definizione della normativa di dettaglio ed alla sola Camera dei Deputati il compito di legiferare su materie di competenza esclusiva dello Stato. Il rinnovato organo si avvale anche della partecipazione ai lavori - ma senza diritto di voto - di rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali.

In base al dettato dell'art. 138 della Costituzione, il testo di revisione, essendo stato approvato da entrambe le Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi delle Assemblee, è stato oggetto di una richiesta di referendum popolare confermativo.


La forma di governo delle Regioni

La legge costituzionale n. 3/2001 è stata preceduta da due leggi costituzionali (la n. 1/1999 e la n. 2/2001), che hanno introdotto l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni, rispettivamente per le Regioni a Statuto ordinario e per quelle a Statuto speciale, in vista delle due tornate elettorali regionali del 2000 e del 2001. La legge costituzionale n. 1/1999 ha inoltre riconosciuto alle Regioni ordinarie una compiuta autonomia statutaria, con esclusione del solo meccanismo di elezione del Presidente della Giunta, stabilito dalla legge stessa. Sono ad oggi nove i nuovi Statuti ordinari entrati in vigore in attuazione della riforma del 1999.


Riforme legislative sulla partecipazione delle Regioni alla funzione normativa comunitaria

La legge n. 131/2003 - meglio conosciuta come legge La Loggia - ha dettato la normativa di dettaglio necessaria alla compiuta attuazione della riforma dell'ordinamento regionale del 2001. In particolare, l'art. 5 disciplina la partecipazione delle Regioni al processo di formazione degli atti normativi comunitari, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La legge n. 11/2005 - conosciuta anche come legge Buttiglione - si sostituisce alla legge 9 marzo 1989 n. 86 - o legge La Pergola - nella disciplina della partecipazione nazionale alla funzione normativa comunitaria. La legge n. 11 specifica ulteriormente le modalità di partecipazione delle Regioni e degli Enti locali alla formazione degli atti comunitari - c.d. fase ascendente (artt. 5 e 6). In attuazione della riforma del titolo V - in particolare del 5° comma dell'art. 117 della Costituzione - la legge introduce anche un meccanismo diretto di attuazione delle direttive comunitarie, da parte Regioni e Province autonome - partecipazione alla c.d. fase discendente (art. 16). Questo canale di recepimento delle direttive si aggiunge a quelli, già introdotti dalla legge La Pergola, di attuazione tramite delega legislativa al governo, in via regolamentare o tramite legge comunitaria.
Regolata dalla legge n. 11/2005, la legge comunitaria è uno strumento normativo annuale di attuazione della legislazione comunitaria e regola tempi e modalità di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno. Il disegno di legge comunitaria viene presentato alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno dal Ministro per le Politiche Comunitarie, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sulla base degli indirizzi espressi dal Parlamento e delle osservazioni delle Regioni.

  • Legge n. 11 del 4 Febbraio 2005
    Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari
    (G.U. n. 37 del 15 Febbraio 2005)
  • Legge n. 29 del 25 gennaio 2006
    Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005
    (G. U. n. 32 dell'8 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 34)
  • Legge n.13 del 6 febbraio 2007
    Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006
    (G.U. n. 40 del 17 febbraio 2007)
  • Legge n. 34 del 25 febbraio 2008
    Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2007.
    (G.U. n.56 del 6 marzo 2008)
  • Legge n.88 del 7 luglio 2009
    Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008
    ( G.U. n. 161 del 14/07/2009)
  • Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 legge comunitaria 2010
  • Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2010 (G. U. del 2 gennaio 2012 (Serie Generale n.1)

 

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