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Programma Elisa
PORE FORMAZIONE Governo Locale e Unione Europea
CORSO DI FORMAZIONE OP.ERA

Avviso

Avviso per la selezione di progetti per l'innovazione negli enti locali

Articolo 1

(Premesse)

  1. Con l'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, è stato istituito il "Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", che di seguito, per brevità, viene indicato come "Fondo", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
    1. Successivamente, in applicazione dell'art. 1, comma 894, della richiamata legge n. 296 del 2006, è stata emanato il decreto interministeriale del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "decreto interm."), pubblicato sulla G. U. n. 180 del 04 agosto 2007 con il quale sono stati stabiliti i criteri di utilizzo del Fondo per il finanziamento di progetti presentati dagli enti locali e finalizzati ad interventi di digitalizzazione dell'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
    2. Il richiamato decreto interministeriale ha, inoltre, attribuito la gestione del Fondo e della sua dotazione finanziaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, di seguito denominato "DAR".
    3. Il DAR attraverso la pubblicazione di Avvisi per la selezione di progetti per l'innovazione negli enti locali ha definito, per ciascuna edizione, le specifiche per la valutazione e l'ammissione dei progetti e la gestione dei connessi finanziamenti.
    4. Per quanto concerne la dotazione finanziaria del "Fondo", il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha apportato una riduzione di euro 3.412.796,00 delle risorse originariamente previste dal decreto interm. all'art. 3, comma 1.
    5. Il presente Avviso intende sviluppare un modello di finanziamento volto a favorire il raccordo tra diversi livelli di governo per uno sviluppo dei territori locali attraverso innovazioni di sistema.

Articolo 2

(Finalità e risorse finanziarie)

  1. Il presente Avviso ha la finalità di finanziare progetti degli enti locali, come definiti al successivo art. 3, comma 1, che vengono presentati negli ambiti di intervento elencati nell'art. 1, comma 2, del decreto interm. ed ulteriormente specificati nel successivo articolo 4. Sono tassativamente esclusi dalla partecipazione all'Avviso i progetti degli enti locali già coperti da precedenti finanziamenti nazionali ovvero compresi in altri già in atto.
    1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente verranno finanziati dal presente Avviso i progetti che:
      1. favoriscano una visione di sistema per un e-government nazionale;
      2. favoriscano la reingegnerizzazione dei processi e la digitalizzazione dell'attività amministrativa;
      3. abbiano una valenza nazionale;
      4. garantiscano la crescita complessiva dei territori;
      5. garantiscano la riduzione del digital divide nei piccoli Comuni e nelle aree montane;
      6. garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei cittadini e delle imprese;
      7. valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema Paese;
      8. garantiscano la standardizzazione dei parametri basilari dei progetti stessi, mediante modelli di cooperazione applicativa, e la replicabilità e  fruibilità su tutto il territorio nazionale;
      9. siano armonici e conformi alla programmazione regionale;
      10. siano provvisti di un modello organizzativo cooperativo, garante  dell'aggregazione.
    2. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo, ammontano ad € 11.587.000,00 (euro undicimilionicinquecentottantasettemila/00).
    3. Il 5% di tale importo viene destinato alle attività di:
      1. assistenza e supporto tecnico per la valutazione dei progetti presentati e finanziati;
      2. verifica e monitoraggio della realizzazione;
      3. informazione e supporto agli enti locali.

Articolo 3

(Soggetti ammessi)

  1. Sono ammessi a presentare progetti le aggregazioni anche omogenee formate dalle seguenti amministrazioni: le Province, i Comuni, le Unioni di comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane e di arcipelago, di seguito denominate "EELL".
    1. Il bacino di utenza coinvolto nei singoli progetti non deve avere un numero di abitanti inferiore a 1.500.000. Nel caso in cui uno degli EELL dell'aggregazione raggiunga da solo 1.500.000 abitanti, tale limite è portato a 4.000.000 di abitanti.
    2. Al momento della presentazione del progetto ciascuna aggregazione proponente deve indicare, tra le amministrazioni partecipanti, quella che ricoprirà il ruolo di coordinatore dell'aggregazione, di seguito denominato "Proponente".
    3. Le aggregazioni potranno essere o meno già formalmente costituite all'atto della presentazione della proposta progettuale. La documentazione richiesta nei due casi viene analiticamente descritta nel capitolo 4 della "Guida alla presentazione dei progetti", di seguito denominata "Guida", disponibile agli indirizzi: http://www.pore.it e http://www.affariregionali.it.

Articolo 4

(Ambito dei progetti)

  1. I progetti dovranno avere requisiti di assoluta novità rispetto a modelli già sperimentati e presentare carattere di innovatività dal punto di vista tecnologico e di processo, prevedendo interventi nei seguenti ambiti:
    1. gestione integrata della logistica e della infomobilità nel trasporto pubblico locale, nella mobilità urbana ed extraurbana, sia pubblica che privata;
    2. sistemi di misurazione, basati su tecnologie ICT, per la valutazione della qualità dei servizi erogati dagli enti locali, anche in materia di sicurezza urbana ed ambientale, per la realizzazione e l'utilizzo, su vaste aree del territorio nazionale, di modelli di riferimento caratterizzati da elevati standard qualitativi e dalla valorizzazione del patrimonio informativo esistente;
    3. gestione digitale integrata dei servizi degli enti locali in materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione applicativa a livello locale, regionale e nazionale;
    4. integrazione e potenziamento dei Sistemi informativi del lavoro.

Articolo 5

(Caratteristiche dei progetti)

  1. Le proposte progettuali dovranno essere corredate dalla attestazione di coerenza alla programmazione regionale e, in caso di cofinanziamento regionale, da un Piano Unitario di Interventi (PUI). Qualora si sia di fronte ad una aggregazione di EELL che insistono su più Regioni, quanto sopra richiesto deve essere presentato per ogni Regione coinvolta.
  2. Le Regioni, sebbene non destinatarie dei finanziamenti del presente Avviso ai sensi dell'art. 1, co. 893, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, potranno favorire la realizzazione dei progetti e l'aggregazione di EELL, attraverso:
    1. il cofinanziamento degli interventi;
    2. la fornitura di servizi infrastrutturali.
    3. Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del presente Avviso, i progetti potranno essere corredati da un parere non vincolante delle associazioni nazionali degli EELL ed in particolare di ANCI per i Comuni, di UPI per le Province, di UNCEM per le Comunità Montane.
    4. I progetti, nell'ottica del riuso, dovranno essere conformi all'art. 69 del Codice dell'amministrazione digitale (in seguito "CAD") approvato con il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. In particolare, i beneficiari dei finanziamenti devono impegnarsi a rendere disponibili le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati sulla base di specifici accordi e nel rispetto della normativa vigente.
    5. I progetti dovranno prevedere:
      1. che il software sia realizzato secondo standard aperti e orientati a favorire l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi della Pubblica Amministrazione in armonia con quanto previsto dal CAD;
      2. che il modello organizzativo sia descritto dettagliatamente e siano indicati i costi della sua implementazione;
      3. un cronoprogramma di esecuzione ed un piano di esercizio indicanti anche le azioni di carattere formale, amministrativo e legislativo, da intraprendere ai vari livelli;
      4. un piano di esercizio che preveda la messa in opera dei risultati del progetto su tutti gli EELL partecipanti;
      5. un piano finanziario nel quale siano indicate le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie attribuite al progetto, sia per quanto afferisce al capofila sia per quanto eventualmente afferisca agli altri soggetti partecipanti all'aggregazione;
      6. un piano per il riuso volto all'applicabilità dei risultati da parte di EELL di tutto il territorio nazionale.

Articolo 6

(Durata dei progetti)

  1. I progetti dovranno prevedere il completo rilascio in esercizio, come definito nella Guida, entro 18 mesi dalla stipula della convenzione di cui al successivo Articolo 11.
    1. Eventuali proroghe o modifiche della durata dei progetti saranno oggetto di apposita autorizzazione da parte del DAR solo per provati e circoscritti motivi, comunque non prevedibili all'avvio del progetto.

Articolo 7

 (Modalità per la presentazione dei progetti)

  1. I progetti devono essere redatti secondo la modulistica elettronica predisposta e disponibile agli indirizzi: http://www.pore.it o http://www.affariregionali.it.
    1. Le proposte di progetto e la documentazione richiesta, devono essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità indicate sui siti http://www.pore.it o http://www.affariregionali.it, e devono pervenire entro e non oltre il 2 marzo 2010.

Articolo 8

(Condizioni di ammissibilità)

  1. I progetti sono ritenuti ammissibili se conformi a quanto indicato agli articoli 3, 7 e 10, comma 1, del presente Avviso.

Articolo 9

(Elementi qualificanti, valutazione dei progetti e criteri)

  1. Ai fini della valutazione dei progetti è istituita una Commissione nominata dal DAR.
    1. La Commissione esamina i progetti e, in relazione all'aderenza e alla coerenza con i parametri e con i requisiti richiesti, ne definisce la ammissibilità al finanziamento.
    2. Il processo di valutazione si conclude con l'elenco dei progetti ritenuti finanziabili.
  2. Le proposte di progetto sono esaminate dalla Commissione, sulla base dei seguenti criteri:

Criteri

Punteggi

Elementi qualificanti del soggetto proponente

-         ampiezza del bacino di utenza dell'aggregazione, rappresentatività a livello nazionale e sua composizione;

-         impegni assunti nell'ambito dell'aggregazione formalmente costituita o, per la costituenda aggregazione, del protocollo di intesa tra gli Enti coinvolti per quanto attiene alle quote di cofinanziamento, agli obblighi reciproci ed alle responsabilità di gestione assunte.

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Qualità della proposta progettuale

-         innovatività  degli obiettivi proposti;

-         quota del cofinanziamento previsto;

-         chiarezza, livello di dettaglio, sostenibilità e coerenza  generale:

  • degli obiettivi di progetto,
  • del modello organizzativo e gestionale,
  • del piano di esercizio amministrativo/finanziario
  • del piano per il riuso dei risultati raggiunti;

-         livello d'integrazione della soluzione proposta con i servizi infrastrutturali presenti sui territori;

-         coerenza del progetto con il PUI e/o con il piano regionale;

-         presenza del positivo parere delle associazioni nazionali di cui all'art. 5, comma 2, del presente Avviso.

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  1. Il DAR potrà esperire azioni di negoziazione successive alla valutazione al fine di favorire aggregazioni tra iniziative congruenti e di effettuare le relative economie di scala.

Articolo 10

(Finanziamento dei progetti, modalità di finanziamento)

  1. Il finanziamento assegnato a ciascuno dei progetti selezionati in forza del presente Avviso non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro, non maggiore di 3,5 milioni di euro e non può superare il 50% del costo totale di progetto, restando a carico dei soggetti partecipanti ed eventualmente  delle Regioni co-finanziatrici la copertura della quota residua.
  2. I rapporti tra il DAR e gli enti assegnatari dei finanziamenti sono regolati da apposita convenzione il cui schema è disponibile sul sito http://www.pore.it o sul sito http://www.affariregionali.it.

Articolo 11

(Firma della convenzione, piano esecutivo, erogazione dei finanziamenti)

  1. Entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento progetto, il Proponente procederà alla firma della convenzione di cui al precedente articolo 10, comma 2.
    1. I Proponenti dei progetti ammessi al finanziamento, devono predisporre ed inviare il piano esecutivo entro 30 giorni dalla data di stipula della convenzione bilaterale con il DAR.
    2. Il finanziamento accordato verrà erogato al Proponente secondo la seguente articolazione:
      1. il 10% alla firma della convenzione, previa formalizzazione dell'aggregazione di progetto e dichiarazione della disponibilità  della quota di cofinanziamento del progetto da parte dell'Ente coordinatore del progetto, con eventuale verifica documentale;
      2. il 10% alla validazione del piano esecutivo, come indicato nella Guida al paragrafo 6.3;
      3. il 30% a seguito della positiva valutazione del primo stato di avanzamento del progetto pari al 50% delle azioni di progetto;
      4. il 30% a seguito della positiva valutazione del secondo e ultimo stato di avanzamento del progetto pari 80% delle azioni di progetto;
      5. il 20% a collaudo positivo e completamento del rilascio in esercizio come previsto nel relativo piano, accompagnati dalla presentazione delle rendicontazione finale sui costi di progetto, secondo quanto previsto nella Guida alla sezione "Aspetti operativi" del capitolo 7.
      6. La composizione dell'aggregazione ed il piano esecutivo devono recepire ed essere coerenti con il contenuto della proposta progettuale, con particolare riguardo alle modalità di partecipazione e gestione del progetto da parte degli EELL coinvolti.
      7. Le fasi e le date intermedie di progetto in corrispondenza delle quali saranno effettuale le valutazioni di cui ai precedenti punti, c, d ed e, saranno concordate sulla base del piano esecutivo.

Articolo 12

(Assistenza tecnica)

  1. Le attività di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Avviso sono affidate dal DAR ad un soggetto appositamente individuato, il quale, a tal fine, è tenuto a stabilire contatti anche diretti con gli EELL di cui al precedente articolo 3, secondo le direttive e le istruzioni impartite dal DAR.

Articolo 13

 (Monitoraggio, rendicontazione e revoca del finanziamento)

  1. Lo stato di avanzamento dei progetti verrà verificato attraverso un piano di monitoraggio predisposto e concordato con il Proponente.
    1. L'attività di monitoraggio avrà ad oggetto sia la fase di realizzazione che la fase di esercizio del progetto, si svolgerà con cadenza bimestrale e secondo le modalità concordate nel piano di monitoraggio.
    2. Il Proponente dovrà svolgere una azione di controllo interno all'aggregazione con lo scopo di garantire il monitoraggio delle attività e la rendicontazione dei costi di tutto il progetto come meglio descritto nella Guida.
    3. I risultati delle attività di monitoraggio saranno comunicati, oltre che al Proponente, alla Regione competente per territorio.
    4. Sulla base dell'esito delle attività di monitoraggio e rendicontazione, il DAR può richiedere documentazione aggiuntiva e può disporre, nei casi di mancata realizzazione delle attività e/o di mancata ottemperanza a quanto previsto nel piano di monitoraggio e/o nel piano esecutivo, la rescissione della convenzione, con conseguente revoca delle quote di finanziamento non ancora erogate e recupero di quelle già erogate.

Articolo 14

(Informazione e assistenza)

  1. La modulistica e qualunque altra informazione relativa al presente Avviso sono disponibili agli indirizzi http://www.pore.it e http://www.affariregionali.it.
    1. È disponibile, inoltre, un servizio di assistenza mediante un help desk telematico all'indirizzo di posta elettronica helpdesk@programmaelisa.it.

 

Roma,   2 dicembre 2009 

                                                                           f.to Prof. Ernesto Somma