Avviso per la selezione di progetti per l'innovazione negli
enti locali
Articolo 1
(Premesse)
- Con l'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale dello Stato, è stato istituito il "Fondo per il sostegno
agli investimenti per l'innovazione negli enti locali", che di
seguito, per brevità, viene indicato come "Fondo", con una
dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
- Successivamente, in applicazione dell'art. 1, comma 894, della
richiamata legge n. 296 del 2006, è stata emanato il decreto
interministeriale del Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie locali, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "decreto interm."),
pubblicato sulla G. U. n. 180 del 04 agosto 2007 con il quale sono
stati stabiliti i criteri di utilizzo del Fondo per il
finanziamento di progetti presentati dagli enti locali e
finalizzati ad interventi di digitalizzazione dell'attività
amministrativa, in particolare per quanto riguarda i procedimenti
di diretto interesse dei cittadini e delle imprese.
- Il richiamato decreto interministeriale ha, inoltre, attribuito
la gestione del Fondo e della sua dotazione finanziaria alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari
Regionali, di seguito denominato "DAR".
- Il DAR attraverso la pubblicazione di Avvisi per la selezione
di progetti per l'innovazione negli enti locali ha definito, per
ciascuna edizione, le specifiche per la valutazione e l'ammissione
dei progetti e la gestione dei connessi finanziamenti.
- Per quanto concerne la dotazione finanziaria del "Fondo", il
decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n.
133 del 6 agosto 2008, ha apportato una riduzione di euro
3.412.796,00 delle risorse originariamente previste dal decreto
interm. all'art. 3, comma 1.
- Il presente Avviso intende sviluppare un modello di
finanziamento volto a favorire il raccordo tra diversi livelli di
governo per uno sviluppo dei territori locali attraverso
innovazioni di sistema.
Articolo 2
(Finalità e risorse
finanziarie)
- Il presente Avviso ha la finalità di finanziare progetti degli
enti locali, come definiti al successivo art. 3, comma 1, che
vengono presentati negli ambiti di intervento elencati nell'art. 1,
comma 2, del decreto interm. ed ulteriormente specificati nel
successivo articolo 4. Sono tassativamente esclusi dalla
partecipazione all'Avviso i progetti degli enti locali già coperti
da precedenti finanziamenti nazionali ovvero compresi in altri già
in atto.
- Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente
verranno finanziati dal presente Avviso i progetti che:
- favoriscano una visione di sistema per un e-government
nazionale;
- favoriscano la reingegnerizzazione dei processi e la
digitalizzazione dell'attività amministrativa;
- abbiano una valenza nazionale;
- garantiscano la crescita complessiva dei territori;
- garantiscano la riduzione del digital divide nei
piccoli Comuni e nelle aree montane;
- garantiscano la sostenibilità dei risultati a vantaggio dei
cittadini e delle imprese;
- valorizzino il territorio e al contempo migliorino il sistema
Paese;
- garantiscano la standardizzazione dei parametri basilari dei
progetti stessi, mediante modelli di cooperazione applicativa, e la
replicabilità e fruibilità su tutto il territorio
nazionale;
- siano armonici e conformi alla programmazione regionale;
- siano provvisti di un modello organizzativo cooperativo,
garante dell'aggregazione.
- Le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei progetti
di cui al comma 2 del presente articolo, ammontano ad €
11.587.000,00 (euro
undicimilionicinquecentottantasettemila/00).
- Il 5% di tale importo viene destinato alle attività di:
- assistenza e supporto tecnico per la valutazione dei progetti
presentati e finanziati;
- verifica e monitoraggio della realizzazione;
- informazione e supporto agli enti locali.
Articolo 3
(Soggetti ammessi)
- Sono ammessi a presentare progetti le aggregazioni anche
omogenee formate dalle seguenti amministrazioni: le Province, i
Comuni, le Unioni di comuni, le Comunità montane, le Comunità
isolane e di arcipelago, di seguito denominate "EELL".
- Il bacino di utenza coinvolto nei singoli progetti non deve
avere un numero di abitanti inferiore a 1.500.000. Nel caso in cui
uno degli EELL dell'aggregazione raggiunga da solo 1.500.000
abitanti, tale limite è portato a 4.000.000 di abitanti.
- Al momento della presentazione del progetto ciascuna
aggregazione proponente deve indicare, tra le amministrazioni
partecipanti, quella che ricoprirà il ruolo di coordinatore
dell'aggregazione, di seguito denominato "Proponente".
- Le aggregazioni potranno essere o meno già formalmente
costituite all'atto della presentazione della proposta progettuale.
La documentazione richiesta nei due casi viene analiticamente
descritta nel capitolo 4 della "Guida alla presentazione dei
progetti", di seguito denominata "Guida", disponibile agli
indirizzi: http://www.pore.it e http://www.affariregionali.it.
Articolo 4
(Ambito dei
progetti)
- I progetti dovranno avere requisiti di assoluta novità rispetto
a modelli già sperimentati e presentare carattere di innovatività
dal punto di vista tecnologico e di processo, prevedendo interventi
nei seguenti ambiti:
- gestione integrata della logistica e della infomobilità nel
trasporto pubblico locale, nella mobilità urbana ed extraurbana,
sia pubblica che privata;
- sistemi di misurazione, basati su tecnologie ICT, per la
valutazione della qualità dei servizi erogati dagli enti locali,
anche in materia di sicurezza urbana ed ambientale, per la
realizzazione e l'utilizzo, su vaste aree del territorio nazionale,
di modelli di riferimento caratterizzati da elevati
standard qualitativi e dalla valorizzazione del patrimonio
informativo esistente;
- gestione digitale integrata dei servizi degli enti locali in
materia fiscale e catastale mediante modelli di cooperazione
applicativa a livello locale, regionale e nazionale;
- integrazione e potenziamento dei Sistemi informativi del
lavoro.
Articolo 5
(Caratteristiche dei
progetti)
- Le proposte progettuali dovranno essere corredate dalla
attestazione di coerenza alla programmazione regionale e, in caso
di cofinanziamento regionale, da un Piano Unitario di Interventi
(PUI). Qualora si sia di fronte ad una aggregazione di EELL che
insistono su più Regioni, quanto sopra richiesto deve essere
presentato per ogni Regione coinvolta.
- Le Regioni, sebbene non destinatarie dei finanziamenti del
presente Avviso ai sensi dell'art. 1, co. 893, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, potranno favorire la realizzazione dei
progetti e l'aggregazione di EELL, attraverso:
- il cofinanziamento degli interventi;
- la fornitura di servizi infrastrutturali.
- Anche ai fini di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del
presente Avviso, i progetti potranno essere corredati da un parere
non vincolante delle associazioni nazionali degli EELL ed in
particolare di ANCI per i Comuni, di UPI per le Province, di UNCEM
per le Comunità Montane.
- I progetti, nell'ottica del riuso, dovranno essere conformi
all'art. 69 del Codice dell'amministrazione digitale (in seguito
"CAD") approvato con il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
In particolare, i beneficiari dei finanziamenti devono impegnarsi a
rendere disponibili le esperienze e le soluzioni realizzate
nell'ambito dei progetti finanziati sulla base di specifici accordi
e nel rispetto della normativa vigente.
- I progetti dovranno prevedere:
- che il software sia realizzato secondo standard aperti e
orientati a favorire l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa tra i sistemi informativi della Pubblica
Amministrazione in armonia con quanto previsto dal CAD;
- che il modello organizzativo sia descritto dettagliatamente e
siano indicati i costi della sua implementazione;
- un cronoprogramma di esecuzione ed un piano di esercizio
indicanti anche le azioni di carattere formale, amministrativo e
legislativo, da intraprendere ai vari livelli;
- un piano di esercizio che preveda la messa in opera dei
risultati del progetto su tutti gli EELL partecipanti;
- un piano finanziario nel quale siano indicate le modalità di
ripartizione delle risorse finanziarie attribuite al progetto, sia
per quanto afferisce al capofila sia per quanto eventualmente
afferisca agli altri soggetti partecipanti all'aggregazione;
- un piano per il riuso volto all'applicabilità dei risultati da
parte di EELL di tutto il territorio nazionale.
Articolo 6
(Durata dei
progetti)
- I progetti dovranno prevedere il completo rilascio in
esercizio, come definito nella Guida, entro 18 mesi dalla stipula
della convenzione di cui al successivo Articolo 11.
- Eventuali proroghe o modifiche della durata dei progetti
saranno oggetto di apposita autorizzazione da parte del DAR solo
per provati e circoscritti motivi, comunque non prevedibili
all'avvio del progetto.
Articolo 7
(Modalità per la
presentazione dei progetti)
- I progetti devono essere redatti secondo la modulistica
elettronica predisposta e disponibile agli indirizzi: http://www.pore.it o http://www.affariregionali.it.
- Le proposte di progetto e la documentazione richiesta, devono
essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, secondo le
modalità indicate sui siti http://www.pore.it o http://www.affariregionali.it,
e devono pervenire entro e non oltre il 2 marzo 2010.
Articolo 8
(Condizioni di
ammissibilità)
- I progetti sono ritenuti ammissibili se conformi a quanto
indicato agli articoli 3, 7 e 10, comma 1, del presente
Avviso.
Articolo 9
(Elementi qualificanti,
valutazione dei progetti e criteri)
- Ai fini della valutazione dei progetti è istituita una
Commissione nominata dal DAR.
- La Commissione esamina i progetti e, in relazione all'aderenza
e alla coerenza con i parametri e con i requisiti richiesti, ne
definisce la ammissibilità al finanziamento.
- Il processo di valutazione si conclude con l'elenco dei
progetti ritenuti finanziabili.
- Le proposte di progetto sono esaminate dalla Commissione, sulla
base dei seguenti criteri:
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Criteri
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Punteggi
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Elementi qualificanti del soggetto
proponente
- ampiezza del
bacino di utenza dell'aggregazione, rappresentatività a livello
nazionale e sua composizione;
- impegni
assunti nell'ambito dell'aggregazione formalmente costituita o, per
la costituenda aggregazione, del protocollo di intesa tra gli Enti
coinvolti per quanto attiene alle quote di cofinanziamento, agli
obblighi reciproci ed alle responsabilità di gestione assunte.
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30
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Qualità della proposta progettuale
-
innovatività degli obiettivi proposti;
- quota del
cofinanziamento previsto;
- chiarezza,
livello di dettaglio, sostenibilità e coerenza generale:
- degli obiettivi di progetto,
- del modello organizzativo e gestionale,
- del piano di esercizio amministrativo/finanziario
- del piano per il riuso dei risultati raggiunti;
- livello
d'integrazione della soluzione proposta con i servizi
infrastrutturali presenti sui territori;
- coerenza del
progetto con il PUI e/o con il piano regionale;
- presenza del
positivo parere delle associazioni nazionali di cui all'art. 5,
comma 2, del presente Avviso.
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70
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- Il DAR potrà esperire azioni di negoziazione successive alla
valutazione al fine di favorire aggregazioni tra iniziative
congruenti e di effettuare le relative economie di scala.
Articolo 10
(Finanziamento dei progetti,
modalità di finanziamento)
- Il finanziamento assegnato a ciascuno dei progetti selezionati
in forza del presente Avviso non può essere inferiore a 1,5 milioni
di euro, non maggiore di 3,5 milioni di euro e non può superare il
50% del costo totale di progetto, restando a carico dei soggetti
partecipanti ed eventualmente delle Regioni co-finanziatrici
la copertura della quota residua.
- I rapporti tra il DAR e gli enti assegnatari dei finanziamenti
sono regolati da apposita convenzione il cui schema è disponibile
sul sito http://www.pore.it o sul sito http://www.affariregionali.it.
Articolo 11
(Firma della convenzione,
piano esecutivo, erogazione dei finanziamenti)
- Entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al
finanziamento progetto, il Proponente procederà alla firma della
convenzione di cui al precedente articolo 10, comma 2.
- I Proponenti dei progetti ammessi al finanziamento, devono
predisporre ed inviare il piano esecutivo entro 30 giorni dalla
data di stipula della convenzione bilaterale con il DAR.
- Il finanziamento accordato verrà erogato al Proponente secondo
la seguente articolazione:
- il 10% alla firma della convenzione, previa formalizzazione
dell'aggregazione di progetto e dichiarazione della
disponibilità della quota di cofinanziamento del progetto da
parte dell'Ente coordinatore del progetto, con eventuale verifica
documentale;
- il 10% alla validazione del piano esecutivo, come indicato
nella Guida al paragrafo 6.3;
- il 30% a seguito della positiva valutazione del primo stato di
avanzamento del progetto pari al 50% delle azioni di progetto;
- il 30% a seguito della positiva valutazione del secondo e
ultimo stato di avanzamento del progetto pari 80% delle azioni di
progetto;
- il 20% a collaudo positivo e completamento del rilascio in
esercizio come previsto nel relativo piano, accompagnati dalla
presentazione delle rendicontazione finale sui costi di progetto,
secondo quanto previsto nella Guida alla sezione "Aspetti
operativi" del capitolo 7.
- La composizione dell'aggregazione ed il piano esecutivo devono
recepire ed essere coerenti con il contenuto della proposta
progettuale, con particolare riguardo alle modalità di
partecipazione e gestione del progetto da parte degli EELL
coinvolti.
- Le fasi e le date intermedie di progetto in corrispondenza
delle quali saranno effettuale le valutazioni di cui ai precedenti
punti, c, d ed e, saranno concordate sulla base del piano
esecutivo.
Articolo 12
(Assistenza
tecnica)
- Le attività di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Avviso
sono affidate dal DAR ad un soggetto appositamente individuato, il
quale, a tal fine, è tenuto a stabilire contatti anche diretti con
gli EELL di cui al precedente articolo 3, secondo le direttive e le
istruzioni impartite dal DAR.
Articolo 13
(Monitoraggio,
rendicontazione e revoca del finanziamento)
- Lo stato di avanzamento dei progetti verrà verificato
attraverso un piano di monitoraggio predisposto e concordato con il
Proponente.
- L'attività di monitoraggio avrà ad oggetto sia la fase di
realizzazione che la fase di esercizio del progetto, si svolgerà
con cadenza bimestrale e secondo le modalità concordate nel piano
di monitoraggio.
- Il Proponente dovrà svolgere una azione di controllo interno
all'aggregazione con lo scopo di garantire il monitoraggio delle
attività e la rendicontazione dei costi di tutto il progetto come
meglio descritto nella Guida.
- I risultati delle attività di monitoraggio saranno comunicati,
oltre che al Proponente, alla Regione competente per
territorio.
- Sulla base dell'esito delle attività di monitoraggio e
rendicontazione, il DAR può richiedere documentazione aggiuntiva e
può disporre, nei casi di mancata realizzazione delle attività e/o
di mancata ottemperanza a quanto previsto nel piano di monitoraggio
e/o nel piano esecutivo, la rescissione della convenzione, con
conseguente revoca delle quote di finanziamento non ancora erogate
e recupero di quelle già erogate.
Articolo 14
(Informazione e
assistenza)
- La modulistica e qualunque altra informazione relativa al
presente Avviso sono disponibili agli indirizzi http://www.pore.it e http://www.affariregionali.it.
- È disponibile, inoltre, un servizio di assistenza mediante un
help desk telematico all'indirizzo di posta elettronica helpdesk@programmaelisa.it.
Roma, 2 dicembre
2009
f.to Prof. Ernesto Somma